Decesso

Cosa fare in caso di decesso dell’assicurato?

I superstiti devono contattare la Fondazione per verificare se sussistono le condizioni per avere diritto alle prestazioni.

Secondo l’Articolo 58 del Regolamento di previdenza, in caso di decesso di un assicurato, invalido o pensionato, il suo partner superstite ha diritto alla rendita per il partner. Il pagamento della rendita inizia il primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato o del beneficiario di rendita. Il diritto alla rendita cessa alla fine del mese in cui il partner superstite decede o si risposa.

Secondo l’Articolo 59, l’importo della rendita per il partner corrisponde al 65% della rendita d’invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia. Il Consiglio di fondazione limita la rendita d’invalidità ad un importo massimo.