Lascio l’azienda

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Se cambia lavoro, la sua prestazione di libero passaggio deve essere trasferita per intero all’istituto di previdenza del suo nuovo datore di lavoro. Questo obbligo ha l’obiettivo di proteggere l’assicurato. Se l’assicurato non ci fornisce informazioni in tal senso entro sei mesi, la prestazione viene trasferita alla Fondazione Istituto Collettore LPP.

Se non c’è un nuovo datore di lavoro (ad es. in caso di disoccupazione), la prestazione di libero passaggio deve essere trasferita su una polizza di libero passaggio presso un assicuratore o su un conto di libero passaggio presso una banca. Se l’assicurato non ci fornisce informazioni in tal senso entro sei mesi, la prestazione viene trasferita alla Fondazione Istituto Collettore LPP.

Le persone che non hanno più un lavoro e ricevono un’indennità giornaliera dall’assicurazione contro la disoccupazione, sono soggette ad una previdenza obbligatoria per i rischi di decesso e d’invalidità. Il loro avere di libero passaggio deve essere trasferito su un conto di libero passaggio presso una banca svizzera di loro scelta.

Sì, ma solo se si trasferisce in un paese che non è membro dell’UE o dell’AELS. Può far trasferire l’intera prestazione di libero passaggio su un conto privato.

Se il paese in cui si trasferisce è membro dell’UE o dell’AELS, può richiedere di prelevare solo la parte sovraobbligatoria.

La parte obbligatoria (LPP) deve essere versata su un conto di libero passaggio in Svizzera. Questo capitale può essere prelevato al più presto 5 anni prima dell’età di pensionamento ordinario (64 o 65 anni).

Tuttavia, può verificare presso il Fondo di garanzia LPP se ha diritto a ritirare anche la parte LPP (Pagamento in contanti).

A tale scopo, si prega di contattare il Fondo di Garanzia LPP.

In caso di pagamento in contanti, l’imposta alla fonte viene dedotta al momento del pagamento in base alle leggi fiscali vigenti nel Canton Vaud (sede principale della Fondazione).

Se l’assicurato è coniugato, è necessario il consenso del coniuge per ottenere il pagamento in contanti (legalizzazione/autentica per far legalizzare/autenticare la sua firma).

Il capitale di previdenza può servire quale fonte di fondi quando si inizia un’attività indipendente.

Se un assicurato desidera avviare un’attività indipendente e non è più soggetto al regime obbligatorio della previdenza professionale, può richiedere il pagamento in contanti della sua prestazione d’uscita. Formalmente, al momento del pagamento, deve aver cessato ogni attività salariata soggetta alla previdenza professionale obbligatoria e aver avviato un’attività indipendente come occupazione principale.

Occorre tuttavia notare che la creazione di un’attività sotto la forma giuridica di una SA o di una Sàrl non è considerata un’attività indipendente ai sensi della LFLP. Infine, è necessario che l’attività indipendente sia svolta in Svizzera e sia attestata dall’AVS.